Regolamento elettorale

 
Il presente documento, approvato durante l’Assemblea dei soci svoltasi in modalità telematica il 19 agosto 2021, è considerato regolamento interno della Società Lichenologica Italiana (SLI) ed ha lo scopo di coordinare le operazioni elettorali relative all’elezione del Consiglio Direttivo.

Regolamento elettorale per modalità in presenza e telematica

Art. 1 - Presidente della commissione elettorale. Almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Presidente della SLI nomina tra gli ex Presidenti il Presidente della commissione elettorale che fungerà da garante della regolarità e della trasparenza elettorale. In caso di rifiuto di tutti gli ex Presidenti, l'esplorazione è estesa agli ex Consiglieri. L'incarico di Presidente della commissione elettorale non è compatibile con la volontà di proporre o accettare una propria candidatura. Contestualmente all’accettazione, il Presidente della SLI ne darà comunicazione ai soci attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale della SLI. Tale notifica varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale.

Art. 2 - Candidature. Tutti gli associati potranno comunicare al Presidente della commissione elettorale la propria autocandidatura e/o proporre associati da interpellare per sollecitarne la candidatura nel ruolo di Presidente o Consigliere. Le candidature, incluse le autocandidature, andranno comunicate al Presidente della commissione elettorale via posta elettronica. È compito del Presidente della commissione elettorale accogliere le richieste, verificare la disponibilità dei candidati ad accettare la candidatura e stilare le liste dei candidati. È altresì compito del Presidente della commissione elettorale verificare, congiuntamente con il segretario della Società, la regolarità delle candidature. Il Presidente della commissione elettorale dovrà ufficializzare le candidature almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale della SLI. Tale notifica varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale.

Art. 3 - Eleggibilità. Sono eleggibili gli associati regolarmente iscritti alla SLI alla data di comunicazione di indizione delle elezioni. Chi ha già ricoperto una carica è rieleggibile.

Art. 4 - Propaganda elettorale. A partire dalla data di cui sopra, i candidati potranno utilizzare la mailing list della SLI o chiedere che venga pubblicato sul sito web e sugli account ufficiali dei social network della SLI un loro intervento di propaganda elettorale.

Art. 5 - Diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altri associati (Art. 9 dello Statuto). Sia il delegante che il delegato devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e ciascun associato può farsi portatore di una sola delega scritta (Art. 9 dello Statuto). Un modello per la compilazione della delega sarà messo a disposizione sul sito web della SLI. La delega dovrà pervenire al Presidente della commissione elettorale e al segretario della Società brevi manu o tramite email prima dell’inizio dell’assemblea in cui sono previste all’ordine del giorno le elezioni.

Art. 6 - Operazioni preliminari.
6.1 Il Consiglio Direttivo provvederà a rendere note le istruzioni per la votazione in presenza e/o telematica attraverso informazioni operative inviate ai soci e reperibili anche sul sito web e sugli account ufficiali dei social network della SLI.
6.2 Prima dell’inizio dell’assemblea che prevede all’ordine del giorno le elezioni, è compito del Presidente della commissione elettorale verificare, congiuntamente con il segretario della Società, la regolarità delle deleghe (Art. 9 dello Statuto). È altresì compito del Presidente della commissione elettorale firmare le schede elettorali (esclusivamente nella modalità in presenza).

Art. 7 - Commissione elettorale. Nella fase assembleare del rinnovo delle cariche, il Presidente della commissione elettorale completerà la composizione della commissione elettorale nominando tra i presenti uno scrutatore (esclusivamente nella modalità in presenza) e un segretario verbalizzante.

Art. 8 - Presentazione delle candidature. Il Presidente della commissione elettorale presenterà le candidature, concedendo la parola ai candidati che lo richiedono per un sintetico discorso d’intenti.

Art. 9 - Modalità di voto.
9.1 La votazione avverrà a schede segrete (Art. 11 dello Statuto).
9.2 Modalità in presenza. Il Presidente della commissione elettorale metterà a disposizione per le votazioni le schede cartacee da lui vidimate. Ai soci dotati di regolare delega saranno distribuite due schede per ciascuna votazione.
9.3 Modalità telematica. Il voto telematico dovrà essere espresso nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, attraverso i mezzi selezionati e comunicati preventivamente dallo stesso. Il Consiglio Direttivo selezionerà uno strumento idoneo al fine di garantire: autenticità, univocità e anonimato del voto. Alla scadenza dei giorni e degli orari stabiliti per il voto telematico, l’accesso al voto sarà inibito. 
9.4 Per l’elezione del Presidente i soci votanti possono esprimere una sola preferenza indicando nome e cognome oppure solo il cognome del candidato qualora non vi sia ambiguità. Per l’elezione dei consiglieri i soci votanti possono esprimere fino a 4 preferenze indicando nome e cognome oppure solo il cognome dei candidati qualora non vi sia ambiguità.

Art. 10 - Spoglio delle schede.
10.1 Modalità in presenza. Terminate le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede. Si procederà prima all’elezione del Presidente e poi all’elezione dei 4 consiglieri. 
10.2 Modalità telematica. Terminate le operazioni di voto, la Commissione elettorale visualizzerà le statistiche sull’esito del voto, condividerà il report della votazione con i dati relativi alla votazione appena conclusa e il risultato dello «spoglio» con l’indicazione immediata dei candidati risultati vincitori.
10.3 In caso di parità di voti per l’elezione del Presidente si procederà a nuova votazione. In caso di parità di voti per l’elezione dei consiglieri si procederà a un ballottaggio ristretto ai soli consiglieri ex-aequo.

Art 11 - Insediamento del nuovo Direttivo. Il Consiglio Direttivo così eletto assume le proprie funzioni il giorno successivo alla scadenza del mandato del precedente. Entro trenta giorni a decorrere da quella data, Il Presidente nomina, tra i Consiglieri eletti, un Segretario, avente anche funzioni di Tesoriere, che l'assista nell'esercizio delle sue funzioni (Art. 13 dello Statuto). Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire il buon funzionamento della Società, nomina al suo interno un Collegio di Sindaci, con funzioni di controllo contabile e gestionale, composto da due Consiglieri (Art. 14 dello Statuto).
 
 
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