Gruppi di lavoro

 
I Gruppi di Lavoro hanno lo scopo di favorire la libera e temporanea aggregazione dei soci che hanno interessi scientifici, didattici o di ricerca in comune o che desiderano organizzare qualche manifestazione (ad esempio workshop, riunioni di lavoro, escursioni tematiche, ecc.) comunque in linea con gli interessi della Società.
Gli incontri ufficiali tra soci (l'assemblea e il convegno annuale, le escursioni) raramente infatti offrono uno spazio sufficiente per uno scambio proficuo di idee o per una programmazione coordinata delle proprie attività.
I gruppi di lavoro vogliono quindi dare la possibilità ai soci interessati di ritrovarsi in maniera autonoma per discutere e per coordinare al meglio le proprie attività. Il tutto, ovviamente, cercando di dar voce al maggior numero possibile di persone.
Il Direttivo, tenendo conto di due fattori fondamentali quali un sufficiente numero di persone interessate (per assicurare una massa critica iniziale), e l'impegno di un gruppo di entusiasti, nel marzo 2002 ha formalizzato la costituzione dei seguenti Gruppi di Lavoro:
Beni Culturali
Biomonitoraggio
Licheni e Didattica
Floristica e Sistematica
Ecologia e Vegetazione




REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO
Approvato dall'Assemblea dei soci del 3 Ottobre 2013

Art. 1 - Istituzione dei Gruppi di Lavoro. Ai sensi dell’Art.15 dello Statuto, possono essere istituiti i Gruppi di Lavoro (GdL). La costituzione di un GdL deve rispettare quanto espresso dall’Art. 15 dello Statuto. I soci interessati devono far pervenire al Consiglio Direttivo, che delibera in merito, la richiesta di costituzione di un nuovo GdL, con specifica della denominazione e di un programma di massima delle attività. L’eventuale variazione della denominazione e/o il cambiamento del programma devono essere decisi dalla maggioranza degli aderenti al GdL. Di ciò deve essere fatta richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.
Art. 2 - Scopo. Ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto, i GdL hanno lo scopo di favorire la libera e temporanea aggregazione di soci che abbiano interessi scientifici, didattici o di ricerca in comune o che desiderino organizzare manifestazioni e attività in linea con l’Art. 2 dello Statuto.
Art. 3 - Coordinatore. Ogni GdL elegge un proprio Coordinatore che rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. L'elezione del Coordinatore avviene di norma in concomitanza con il rinnovo delle cariche sociali della SLI. In caso di dimissioni del Coordinatore, nella prima riunione verrà eletto un nuovo Coordinatore che rimarrà in carica fino alla data di scadenza del Coordinatore eletto in precedenza. In caso di necessità, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Coordinatore ad interim.
Art. 4 - Obblighi. La partecipazione di un qualunque membro del GdL, incluso il Coordinatore, ad attività privata o pubblica in nome della SLI deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. Le attività del Coordinatore che esulino dall’ordinario coordinamento del GdL (consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’organizzazione di incontri, nella pianificazione di attività comuni, nell’invio di informative agli aderenti al GdL, nella redazione di relazioni al Consiglio Direttivo, ecc.) devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – Attività e Resoconto. Per essere considerati attivi i GdL devono riunirsi almeno una volta all’an no ed adoperarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati. I Coordinatori dei GdL devono trasmettere ogni anno al Consiglio Direttivo, di norma entro il 10 settembre e comunque prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria, una relazione sulle attività effettuate e sui programmi previsti.
Art. 6 - Scioglimento. Quando le finalità o gli interessi di un GdL vengono meno, esso deve essere sciolto. Lo scioglimento di un GdL può essere deciso dall’Assemblea degli associati oppure essere richiesto dalla maggioranza degli aderenti al GdL e comunicato al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.
 
 
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